banner

banner

Riconoscimento di paternità o di maternità

Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la filiazione legittima e la filiazione naturale. Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido, egli acquisisce lo stato di figlio legittimo automaticamente con la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.
Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati fra di loro acquista lo stato di figlio naturale. Ciò avviene tramite l'atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice). E' importante precisare che il genitore che riconosce il figlio deve aver compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può assumere i diritti e doveri connessi alla genitorialità e il figlio è affidato temporaneamente dal altre persone).
Il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Se ad effettuare il riconoscimento è un solo genitore (generalmente la madre), al figlio verrà attribuito il suo cognome. Se invece il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita, il cognome attribuito sarà quello del padre. Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell'altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all'ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).
Se il figlio viene riconosciuto prima dalla madre e solo successivamente dal padre, acquisisce alla denuncia di nascita il cognome materno. Il seguente atto di riconoscimento paterno è determinante ai fini dell'attribuzione del cognome ma lo è altrettanto l'età del figlio:
- se il figlio è minorenne il cognome viene deciso dal Tribunale per i minorenni competente per territorio;
- se il figlio è maggiorenne può scegliere se assumere il cognome del padre in aggiunta a quello della madre, assumere il cognome paterno in sostituzione di quello della madre o mantenere quello della madre. Se il figlio riconosciuto ha compiuto il sedicesimo anno di età deve dare il suo assenso al riconoscimento. Se il figlio riconosciuto ha meno di 16 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al riconoscimento successivo.
Altra situazione particolare è quella in cui si procede al riconoscimento di un figlio nascituro che viene utilizzata nel caso i genitori, al momento della dichiarazione di nascita non possano essere entrambi presenti, oppure nel caso di professioni pericolose. In questa eventualità, può essere effettuato il riconoscimento del bambino prima della nascita da parte della madre o di entrambi i genitori. Esiste inoltre la possibilità che un bambino non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall'ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall'ordinamento vigente. La legittimazione, invece, attribuisce al figlio nato fuori del matrimonio (figlio naturale) la qualità di figlio legittimo.
Ciò avviene generalmente in seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale. E' importante inoltre precisare che in seguito all'entrata in vigore della legge sul diritto di famiglia del 1975 i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi salvo per alcuni diritti successori.