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Affido familiare
Cosa stabilisce la legge?
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Affido familiare
Cosa stabilisce la legge?
Cosa stabilisce la legge?
La legge sancisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia d’origine. Solo nei casi in cui la famiglia naturale non sia in grado di provvedere adeguatamente alla crescita e all’educazione dei figli, prevede l’applicazione degli istituti dell’affidamento familiare e dell’adozione. Affido e Adozione sono due percorsi diversi e non sovrapponibili.
L’affidamento è temporaneo e ha sempre una durata stabilita: la legge prevede un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabile,
L’affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi in base alle esigenze del minore e alle motivazioni che hanno portato all’affidamento. Termina quando venga meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia o nel caso in cui la sua prosecuzione rechi danno al minore.
Nel percorso dell’affido, i soggetti coinvolti sono il servizio sociale del comune di residenza del minore, Il servizio Psicosociale della ASL i quali hanno il compito di sostenere la famiglia d’origine e il minore. Il Centro Affidi, la comunità familiare (nel caso in cui il minore sia ospite di una struttura), Il tribunale dei minorenni ( nel caso di un affidamento giudiziale). Il Centro Affidi sostiene e supporta la famiglia affidataria in tutte le fasi dell'affido.
I riferimenti normativi : art. 2 L. n. 184/1983, modificata con legge n. 149/2001.
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